venerdì 4 marzo 2011

La nostra mozione sul testamento biologico

In discussione nel prossimo consiglio comunale la seguente mozione, proposta dal capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, Giulio Pecorini, e firmata da altri consiglieri di maggioranza e minoranza.

MOZIONE

sul registro di comunicazione di deposito della Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari
Premesso che:
l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona;

l’articolo 13 afferma che : “La libertà personale è inviolabile.” Rafforzando così il riconoscimento della libertà dell’individuo anche nelle scelte personale che lo riguardano.

l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;

l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;

la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;

i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;

il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

il nuovo codice di Deontologia medica, all’articolo 16 recita: “[..]il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa ottenere un beneficio per la salute del malato e/o miglioramento della qualità della vita.”;

nell’articolo 35 sancisce che: “Il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente[……]in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito nessun trattamento medico contro la volontà della persona.”;
considerato che:
non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;

il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
considerato inoltre che:
la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;

tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici comunali;
ricordando che:
Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volonta’ della stessa per cio’ che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
Tutto ciò premesso, chiediamo che:
1) il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di intervenire presso tutte le sedi istituzionali e politiche per richiedere la promulgazione di una legge ad hoc;

2) il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di intervenire presso tutte le sedi istituzionali e politiche per richiedere chiarimenti in merito alla direttiva interministeriale avente per oggetto: Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, in quanto i registri, come evidenziato dall’ANCI, possono essere legittimamente istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale;

3) il Consiglio comunale impegni la Giunta comunale ed il Sindaco a ricercare, avvalendosi delle professionalità dell’Ente, nella legislazione vigente ogni modalità che consenta la legittima creazione di un registro per la comunicazione di avvenuto deposito dei Testamenti Biologici;

4) il Consiglio comunale impegni la Giunta comunale ed il Sindaco a riferire quanto prima a questo Consiglio sull’esito di tale ricerca;

5) il Consiglio comunale, in assenza di significative novità, si impegna a riduscutere, dopo la pausa estiva, una mozione per la creazione di un registro per la comunicazione di avvenuto deposito dei Testamenti Biologici, a disposizione di tutti i cittadini residenti nel Comune di Greve in Chianti;



GIULIO PECORINI Sinistra Ecologia e Libertà
LORENZO LOTTI Partito Democratico
FILIPPO PIERINI Partito Socialista Italiano
MARCELLO FORNI Italia dei Valori
MAURIZIO MARZIALI Rifondazione Comunista

Greve in Chianti 28 febbraio 2011